Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva
La tutela della persona è un valore fondamentale per ASCID. Queste politiche descrivono con chiarezza le misure adottate per garantire un ambiente sicuro, rispettoso e accogliente per tutti, in particolare per i più vulnerabili. È il nostro modo di prenderci cura l’uno dell’altro, dentro e fuori dalla scacchiera.
Approvato dal Consiglio Direttivo ASCID nella Seduta di venerdì 28 giugno 2024
Rettificato dall'Assemblea dei Soci di sabato 5 aprile 2025
Premessa
Diritto fondamentale dei Soci è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Soci costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.
Art. 1 – Finalità
- Il presente documento regolamenta e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Soci, specie se minori d’età, nell’ambito dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchisti Ciechi e Ipovedenti Italiani, (di seguito per brevità “Associazione”).
- Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla Federazione Scacchistica Italiana "FSI" attualmente in vigore e costituiscono l’insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti all'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:
- promuovere il diritto di tutti i Soci ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Soci, specie se minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché valorizzino le diversità;
- rendere consapevoli i Soci in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di salvaguardia, anche in conformità alle raccomandazioni del SafeguardingOfficer istituito dalla FSI, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Soci minori;
- provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
- informare i Soci, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
- incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FSI nell’ambito delle politiche di safeguarding;
- garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding dell'Associazione.
Art. 2 – Ambito di applicazione
I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono tutti i Soci dell'Associazione, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la stessa.
Art. 3 – Norme di condotta
E’ onere dell'Associazione strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all’art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate.
- Assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona mediante:
- la predisposizione delle attività formative e della partecipazione alle gare in modo da evitare discriminazioni tra gli atleti in base al sesso, all’etnia, appartenenza culturale ecc;
- la previsione in presenza di minori della loro equa suddivisione in squadre o gruppi di allenamento in modo da facilitare l’integrazione.
- Riservare ad ogni Socio attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:
- imponendo regole di condotta ai tecnici volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell’attività sportiva;
- prevedendo la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti;
- imponendo a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio.
- Far svolgere l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:
- ascoltando gli atleti al fine di comprendere le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo;
- programmando per ciascun atleta l’attività sportiva o la partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno.
- Prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:
- affiancando ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti;
- prevedendo percorsi volti a favorire l’educazione alimentare;
- individuando tra i dirigenti una figura di riferimento che, in relazione all’età degli atleti, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere.
- Segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, individuando le situazioni di interesse di natura sportiva o extra sportiva e informando i genitori sulle assenze da gare o allenamenti compiute dai minori.
- Confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla FSI ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento.
- Attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:
- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;
- sollecitare atleti, tecnici e dirigenti all’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie; sessiste, o di matrice razzista;
- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente;
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;
- stabilire, in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l’alloggio, la limitazione dell'l’accesso ai tecnici o dirigenti se non per finalità di controllo da effettuare, in ogni caso, alla presenza di almeno due persone dello stesso sesso rispetto agli atleti presenti;
- imporre agli atleti regole di condotta volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo;
- Prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo prevedendo l’organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti nel cui ambito, illustrare le politiche di salvaguardia dei minori, le azioni che si intendono intraprendere, nonché discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva.
- Spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona:
- organizzando incontri periodici coinvolgendo tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito, illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, volti a inculcare una adeguata educazione sportiva;
- comminando provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare tengano un comportamento non adeguato.
- Favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- Rendere edotti i Soci e i loro genitori, se minorenni, sin dal momento dell’affigliazione, sui propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità mediante comunicazione scritta e/o pubblicazione sulla homepage del sito dell'Associazione:
- del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche;
- del nominativo del Safeguarding nominato dal Consiglio Direttivo con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
- delle procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al Safeguardingofficer nominato dalla FSI;
- delle misure adottate dall'Associazione per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.
Art. 4 – Tutela dei minori – Obblighi
Tutti coloro che in ambito associativo – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 – Responsabile delle politiche di safeguarding dell'Associazione
- Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Soci nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, il Consiglio Direttivo nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FSI all’atto di affiliazione.
- Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i Soci di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente tesserato alla FSI;
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- aver seguito i corsi obbligatori di aggiornamento previsti dalla FSI e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata comunicazione scritta e pubblicazione sulla homepage del sito internet dell'Associazione e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.
- In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il Consiglio Direttivo provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
- La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al SafeguardingOfficer della FSI. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
- Il Responsabile è tenuto a:
- promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FSI nell’ambito dell'Associazione, nonché l’osservanza e l’aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito dell'Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché promuovere ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
- segnalare al SafeguardingOfficer della FSI eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FSI;
- formulare al Consiglio Direttivo le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;
- valutare annualmente l’adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta nell’ambito dell'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine di risolvere le criticità riscontrate;
- partecipare alle attività formative obbligatorie organizzate dalla FSI.
Art. 6 – Dovere di segnalazione
- Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FSI e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al SafeguardingOfficer della FSI, anche per il tramite del SafeguardingOfficer nominato dall'Associazione.
- Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dall'Associazione o direttamente con il SafeguardingOfficer della FSI.
Art. 7 – Diffusione ed attuazione
- L'Associazione, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Soci e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
- Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, e nella sua disponibilità, ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con l'Associazione.
Art. 8 – Sanzioni
Sarà possibile prevedere che, pur restando impregiudicata l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FSI, a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2, tra le categorie tenute all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto quali ammonizione, diffida o squalifica.
Art. 9 – Norme finali
- Il presente documento è aggiornato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario, al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FSI.
- Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FSI, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.
- Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.