Codice etico e di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

Il Codice Etico è il riflesso dei valori che ci guidano: rispetto, lealtà, integrità e spirito di collaborazione. È una bussola morale che orienta il comportamento di soci, collaboratori e sostenitori, promuovendo una cultura fondata sull’etica e sulla responsabilità condivisa. Vivere gli scacchi in ASCID significa anche questo.

Approvato dal Consiglio Direttivo ASCID nella Seduta Consiliare di venerdì 28 giugno 2024
Rettificato dall'Assemblea dei Soci di sabato 5 aprile 2025

PREMESSA

Ogni associato è tenuto a mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione. Diritto fondamentale di ogni associato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun associato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano esse basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura. Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti all’art. 3 del modello Organizzativo adottato dall'ASCID;

NORME DI CONDOTTA GENERALI

Gli associati e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva devono:

DOVERI E OBBLIGHI degli associati

Gli associati devono:

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

I Dirigenti sportivi e i Tecnici devono:

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

Il sodalizio quando instaura un rapporto di lavoro – a prescindere dalla forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente. COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE Tutti gli associati devono essere vigili nell’identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'ASCID o al SafeguardingOfficer della FSI attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.federscacchi.com/it/ Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'ASCID o direttamente con il SafeguardingOfficer della FSI. In caso di minori coinvolti può essere opportuno segnalare in maniera tempestiva eventuali segnali di malessere all’esercente la responsabilità genitoriale. Possono verificarsi però situazioni nelle quali collaborare con gli esercenti la responsabilità genitoriale potrebbe rivelarsi non sufficiente o addirittura un danno anziché un beneficio: per esempio se uno dei genitori fosse responsabile dell’abuso o se uno di essi si dimostrasse incapace di affrontare in maniera adeguata la situazione. In questi casi sarebbe opportuno confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del sodalizio. RISERVATEZZA Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'ASCID e il SafeguardingOfficer della FSI sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.